Lo Statuto

Organizzazione di Volontariato (ODV)
Art. 1 - Denominazione, logo, sede e durata
Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, si procede all’adattamento dello statuto dell’Organizzazione Di Volontariato denominata “Gruppo Archeologico Oreale” già costituita con apposito atto redatto alle ore 17.00 del girono 8 marzo 2013.
La denominazione dell’Organizzazione “Gruppo Archeologico Oreale” assume la denominazione di “Gruppo Archeologico Oreale O.D.V.”, locuzione che potrà essere utilizzata anche in tutte le possibili forme di comunicazione esterna della denominazione sociale.
- L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Casamarciano (Na) in Piazza Umberto I, n° 1. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Casamarciano (Na) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- Essa opera nel territorio del comune di Casamarciano (Na) e intende operare anche nell’ambito del territorio provinciale nonché a livello nazionale e/o internazionale.
- L’Organizzazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
- L’Organizzazione ha durata illimitata.
Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “O.D.V.” o dell’indicazione di “Organizzazione Di Volontariato”.
- A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Organizzazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “O.D.V.” o l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Organizzazione diventerà quindi “Gruppo Archeologico Oreale - O.D.V.” oppure “Gruppo Archeologico Oreale – Organizzazione Di Volontariato”.
- L’Organizzazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “O.D.V.” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’acronimo “O.D.V.” o l’indicazione di “Organizzazione Di Volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Organizzazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali.
Art.3 - Scopi
- L’Organizzazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. L’Organizzazione può aderire all’Associazione G.A.I. (“Gruppi Archeologici d’Italia”).
- L’Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d’interesse generale prevalentemente a favore di terzi.
- Essa opera nei seguenti settori:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni;
- sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
- collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all’estero;
- svolgere attività statutaria anche all’estero, previo accordi con i governi interessati;
- assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell’Organizzazione;
- gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
- favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere la compilazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale per gli associati nell’ambito dei Beni Culturali e Ambientali;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale nell’ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
- promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell’attività della Organizzazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze;
- favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni culturali e Ambientali.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- L’Organizzazione persegue le seguenti finalità:
- individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali (ambientali, archeologici, architettonici, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno – antropologici e geologici, paesaggistici e subacquei), collaborando con le Autorità preposte;
- in tale ambito l’Organizzazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci;
- l’Organizzazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.
Art.4 - Attività
- Per raggiungere gli scopi suddetti, l’Organizzazione potrà svolgere le seguenti attività:
- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale nonché le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, mostre, e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti nel comune di Casamarciano (Na) e la qualità della vita dei residenti.
- stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico - culturale;
- stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico - culturale nel paese;
- proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistico - culturale di Casamarciano (Na) attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale e folcloristico;
- fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico – didattico/culturali per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero).
- Le attività sopra elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
- Le attività enunciate precedentemente, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte prevalentemente a favore di terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.
- L’Organizzazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività d’interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 - Norme sull’ordinamento interno
- L’ordinamento interno dell’Organizzazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Organizzazione.
Art.6 - Associati
- Possono essere ammessi a far parte dell’Organizzazione le persone fisiche e le Organizzazioni Di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni Di Volontariato.
- Gli Enti Giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- L’adesione all’ Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.7 - Procedura di ammissione
- Ai fini dell’adesione all’ Organizzazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’Organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
- Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea Ordinaria dei Soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Qualora sia istituito il Collegio dei Probiviri, le citate mansione dell’Assemblea Ordinaria saranno svolte da quest’ultimo.
- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Organizzazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.8 - Diritti e doveri degli associati
- Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea dei Soci con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Organizzazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Organizzazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
- Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Organizzazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo
- La qualità di associato si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
- L’associato può invece essere escluso dall’Organizzazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Organizzazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all’Organizzazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea Ordinaria dei Soci o al Collegio dei Probiviri, se istituito, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea Ordinaria dei Soci, o il Collegio dei Probiviri, se istituito, dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito nell’Assemblea Ordinaria dei Soci, o davanti al Collegio dei Probiviri, se istituito, il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, o del Collegio dei Probiviri, se istituito, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Organizzazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato
- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Organizzazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’Organizzazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- L’Organizzazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Organizzazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Titolo IV
Organi sociali
Art.12 - Organi dell’Organizzazione
- Sono organi dell’Organizzazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- l’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Collegio dei Probiviri, se istituito;
- l’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- l’Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
- L’elezione degli Organi dell’Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Organizzazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Organizzazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vice Presidente o Collegio dei Probiviri, se istituito, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
- La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o con altra forma di comunicazione anche digitale, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente (o il Vice Presidente), e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale dell’Assemblea. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale andrà a formare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Organizzazione.
Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea Ordinaria dei Soci:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Organizzazione;
- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Organizzazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo Sociale.
- L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea Straordinaria dei Soci:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Organizzazione.
- Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Organizzazione, l’Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tutti gli associati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- Per lo scioglimento dell’Organizzazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.
Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
- Il Consiglio Direttivo è l’Organo Amministrativo dell’Organizzazione. Esso viene eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa. È composto da un numero minimo di 3 (tre) membri. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
- Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea Elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta mediante avviso scritto, o a mezzo notifica con mezzi di comunicazione elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale andrà a formare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Organizzazione.
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario dell’Organizzazione e, se istituito, il Consiglio dei Probiviri;
- decidere sulle domande di adesione all’Organizzazione e sull’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Organizzazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare e il periodo di riscossione;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Organizzazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Organizzazione.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Organizzazione.
- Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Organizzazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell’Organizzazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Organizzazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
- La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea Ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Organizzazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Organizzazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.
- Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea Ordinaria dei Soci utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.22 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
- L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Organizzazione.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
- I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Organizzazione.
Art.23 - Competenze dell’organo di controllo
- È compito dell’organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Organizzazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Organizzazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.24 - L’organo di revisione
- L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
- L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Organizzazione.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
- Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Organizzazione.
Art.25 - Responsabilità degli organi sociali
- Delle obbligazioni contratte dall’Organizzazione rispondono, oltre all’Organizzazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Organizzazione.
- I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
ART. 26 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è l’organo competente e deliberante per tutte le controversie e sulle questioni relative al comportamento dei soci. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. È tenuto a riferire all’Organo di Amministrazione per l’emissione degli appositi atti deliberativi. Viene eletto da Consiglio Direttivo. È organo dotato di autonomia. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro dell’Organo di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo che rimangono in carica 3 anni; può rimanere in carica per massimo 2 mandati.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei suoi membri in tutte le questioni di carattere disciplinare relative agli associati, dando indicazioni all’Organo di Amministrazione per la stesura degli appositi atti deliberativi riguardanti l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
ART. 27 – Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali ricoperte dai soci facenti parte degli organi deliberativi o di controllo dell’O.D.V. Gruppo Archeologico Oreale, sono di natura gratuita.
Titolo V
I libri sociali
Art.28 - Libri sociali e registri
- L’Organizzazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
- L’Organizzazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
- L’Organizzazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
- L’Organizzazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Organizzazione e sul bilancio di esercizio
Art.29 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
- Il patrimonio dell’Organizzazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.30 - Risorse economiche
- L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art.31 - Bilancio di esercizio
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Organizzazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo VII
Scioglimento dell’Organizzazione e devoluzione del patrimonio
Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Per lo scioglimento dell’Organizzazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art.33 - Norme di rinvio
L’Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
Lo Statuto, redatto dagli Amministratori, anticipatamente alla completa riforma del Terzo Settore, avendone colto lo spirito e la valenza generale di tutto l’impianto normativo, intende uniformarsi già d’ora a quanto porranno in essere i futuri decreti attuativi o atti legislativi o amministrativi ad integrazione, modificazione e sostituzione di parti del presente atto per adeguamento normativo.
Art.34 - Richiamo all’art. 82 del D. L.vo 117/2017
Per tutti gli adempimenti in materia di imposte indirette e tributi locali, si fa riferimento alle disposizioni dell’art. 82 del D. L.vo 117/2017. Il presente atto esente dal pagamento dell’imposta di bollo (Art. 82 D. L.vo n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. L.vo n. 105/2018).
Il presente Statuto, composto di 34 articoli e dattiloscritto su 12 pagine.
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